La sentenza che si commenta (Cass. Sez. Lav., 4 aprile 2026, n. 8449), pur confermando (sul piano processuale) la sentenza di appello che aveva escluso il demansionamento, interviene su una questione di grosso rilievo nell’organizzazione del rapporto di lavoro del personale infermieristico e OSS all’interno delle strutture sanitarie pubbliche (o private, per il vero). Si afferma che, nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento è consentita solo a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra un’obiettiva esigenza organizzativa e che l’adibizione avvenga in via marginale o, comunque, in modo meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori viola il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità anche quando sia preservata la prevalenza quantitativa delle mansioni proprie della qualifica.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
demansionamento, rapporto di lavoro
Infermieri e OSS, pari non sono: mansioni promiscue e demansionamento
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