Il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, con la sentenza del 7 aprile 2026 n. 638 affronta un tema per il vero non molto consueto. Era, infatti, accaduto che, in un concorso a dirigente scolastico, non era stato consentito l’impiego di un codice di una nota casa editrice. Orbene, a detta del TAR, la decisione del comitato di vigilanza di non consentire ai candidati l’utilizzo di un codice recante un indice analitico con peculiari rimandi tra argomenti e articoli e con aggiunte di rimandi non ordinariamente presenti nei testi formali delle disposizioni rientra nella discrezionalità dell’organo e non presenta profili di manifesta irragionevolezza sindacabili in sede di legittimità, non costituendo tale provvedimento una privazione totale degli ausili normativi consentiti bensì una limitazione giustificata dalla necessità di garantire la par condicio tra i partecipanti. L’assenza di incidenza causale di tale limitazione sull’esito negativo della prova può altresì desumersi dalla circostanza che una percentuale significativa dei candidati ai quali è stato analogamente vietato l’utilizzo del medesimo codice ha comunque superato la prova scritta.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico, gara
Concorso pubblico e codici utilizzabili dai candidati
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