Il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, con la sentenza 2 aprile 2026 n. 623, ricorda, in modo pienamente condivisibile, che la mera colleganza di ufficio tra il presidente della commissione esaminatrice e uno dei candidati, ancorché caratterizzata da un rapporto gerarchico diretto e da una collaborazione intensa nell’ambito lavorativo, non integra di per sé la situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell’annullamento degli atti concorsuali, non potendosi equiparare la “colleganza” alla “durevole e intensa frequentazione abituale in contesti anche extralavorativi” richiesta dalla giurisprudenza; in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare tale frequentazione ovvero la comunione di interessi economici o di vita, la censura deve essere respinta.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Incompatibilità nei concorsi pubblici: quando é che sussiste l’amicizia?
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