Il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, con la sentenza del 7 aprile 2026 n. 643, rammenta che, in materia di valutazione delle prove concorsuali, il sindacato giurisdizionale è limitato alle ipotesi di sviamento logico, errore di fatto o irragionevolezza ictu oculi rilevabili, non potendo il giudice sostituirsi alla commissione nel merito della valutazione tecnico-discrezionale. Un parere pro veritate o una perizia di parte non può di norma essere contrapposta all’attività valutativa della commissione, risultando eccezionalmente rilevante solo quando faccia emergere un macroscopico errore logico dei commissari; non è tale la mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione dell’elaborato. Né sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione alla correzione degli elaborati, non potendosi determinare in via presuntiva, sulla base della durata complessiva di una seduta, se specifici candidati abbiano fruito di minore considerazione rispetto ad altri.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici é (pressoché) insindacabile
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