Secondo quanto sostenuto da tempo dalla giurisprudenza amministrativa, il personale di polizia ha diritto di ottenere gli assegni non percepiti a causa di una sanzione disciplinare, in presenza dei presupposti indicati dall’art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (nella specie, del proscioglimento dall’addebito disciplinare a seguito della riapertura del procedimento per nuove prove), senza che assuma rilievo ostativo la richiesta di transito nei ruoli civili dell’amministrazione.
In motivazione la sezione ha rilevato che il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) contiene elementi testuali che confermano la tesi della continuità del rapporto di lavoro, in particolare all’art. 10 il legislatore impiega il termine trasferimento e prevede che il soggetto trasferito conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
polizia, rapporto di lavoro, sanzione, trasferimento
Personale di polizia: proscioglimento dal procedimento disciplinare e diritto ad ottenere assegni non percepiti in caso di transito nei ruoli civili
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