Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato e contrattualizzato, secondo l’ordinanza Cass., Sez. Lav., 18 dicembre 2025, n. 33154, il termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per la presentazione dell’istanza di riapertura del procedimento disciplinare a seguito di sentenza penale irrevocabile di assoluzione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza stessa (fatto oggettivo e certo).
E’ viceversa irrilevante la data in cui la parte interessata ne abbia avuto conoscenza effettiva o abbia ottenuto il rilascio della copia con l’attestazione di irrevocabilità da parte della cancelleria.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
Assoluzione in sede penale e termine per la riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter d. lgs. n. 165 del 2001
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