Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato e contrattualizzato, secondo l’ordinanza Cass., Sez. Lav., 18 dicembre 2025, n. 33154, il termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per la presentazione dell’istanza di riapertura del procedimento disciplinare a seguito di sentenza penale irrevocabile di assoluzione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza stessa (fatto oggettivo e certo).
E’ viceversa irrilevante la data in cui la parte interessata ne abbia avuto conoscenza effettiva o abbia ottenuto il rilascio della copia con l’attestazione di irrevocabilità da parte della cancelleria.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
Assoluzione in sede penale e termine per la riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter d. lgs. n. 165 del 2001
Condividi questo articolo
Articoli correlati
12 Aprile 2026
La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza del 12 marzo 2026) ha chiarito due importanti aspetti sull’indennità di trasferimento d’autorità (l.n.86/2001): • il militare che vince un concorso interno riservato (es. passaggio a ufficiale) [...]
7 Aprile 2026
Cass., Sez. Lavoro, 4 febbraio 2026, n. 2388, conferma che al personale trasferito tra amministrazioni ex art. 31 D.Lgs. n. 165/2001 si applica immediatamente il contratto collettivo in vigore presso l’ente cessionario. L’ultrattività della contrattazione [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
