La Suprema Corte, con le ordinanze del 22 dicembre 2025, n. 33496 e n. 33502, ribadisce che l’assunzione a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione) costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso della reiterazione dei contratti a termine e a ristorare il danno comunitario, cancellando le conseguenze dell’illecito.
Inoltre, la nullità dei pregressi contratti di somministrazione o interinali, pur determinando l’instaurazione di un rapporto di fatto ex art. 2126 c.c. con l’amministrazione utilizzatrice, non comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato (vietata dall’art. 36 d.lgs. 165/2001) né attribuisce il diritto al mantenimento del pregresso livello di inquadramento (nella specie, B3, dell’ordinamento professionale del Comparto dei Ministeri vigente sino al 2007) qualora il successivo rapporto di lavoro a termine sia stato legittimamente costituito, a seguito di pubblico concorso, con un inquadramento inferiore (B1 dell’ordinamento professionale del Comparto dei Ministeri vigente sino al 2007) previsto dal bando.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, danno, illecito, ordinamento professionale, rapporto di lavoro
Stabilizzazione, danno comunitario e inquadramento al momento dell’immissione in ruolo
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