L’art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008, secondo Cass., Sez. Lav., 23 dicembre 2025, n. 33721, sancisce un’incompatibilità assoluta tra l’esercizio dell’attività di medico competente e il ruolo di dipendente pubblico assegnato a uffici che svolgono attività di vigilanza.
Tale incompatibilità ha carattere generale e si estende a tutto il personale assegnato alla struttura preposta alla vigilanza (ossia al Dipartimento di Prevenzione), indipendentemente dalla specifica qualifica rivestita o dal fatto che il dipendente svolga o meno in concreto funzioni ispettive nel momento dato, trattandosi di un’ipotesi di incompatibilità che ha la finalità di evitare qualsiasi conflitto di interessi anche solo potenziale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente
Il dipendente pubblico, che svolge funzioni di vigilanza, è incompatibile con l’attività di medico competente
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