a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

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Il dipendente pubblico, che svolge funzioni di vigilanza, è incompatibile con l’attività di medico competente

L’art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008, secondo Cass., Sez. Lav., 23 dicembre 2025, n. 33721, sancisce un’incompatibilità assoluta tra l’esercizio dell’attività di medico competente e il ruolo di dipendente pubblico assegnato a uffici che svolgono attività di vigilanza.
Tale incompatibilità ha carattere generale e si estende a tutto il personale assegnato alla struttura preposta alla vigilanza (ossia al Dipartimento di Prevenzione), indipendentemente dalla specifica qualifica rivestita o dal fatto che il dipendente svolga o meno in concreto funzioni ispettive nel momento dato, trattandosi di un’ipotesi di incompatibilità che ha la finalità di evitare qualsiasi conflitto di interessi anche solo potenziale.

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