Il TAR Sardegna, Sez. II, 22/01/2026, n. 170 dà piena continuità all’orientamento secondo il quale la mobilità esterna dei dipendenti pubblici (art. 30 D.Lgs. 165/2001) integra una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente (cessione del contratto) e non la costituzione di un nuovo rapporto. Poiché non si tratta di una procedura concorsuale di assunzione, le relative controversie (inclusi i dinieghi di nulla osta o l’elusione di giudicati precedenti) spettano alla cognizione del Giudice Ordinario.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, rapporto di lavoro
La giurisdizione sulle procedure di mobilità esterna spetta al giudice ordinario
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