Il TAR Sardegna, Sez. II, 22/01/2026, n. 170 dà piena continuità all’orientamento secondo il quale la mobilità esterna dei dipendenti pubblici (art. 30 D.Lgs. 165/2001) integra una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente (cessione del contratto) e non la costituzione di un nuovo rapporto. Poiché non si tratta di una procedura concorsuale di assunzione, le relative controversie (inclusi i dinieghi di nulla osta o l’elusione di giudicati precedenti) spettano alla cognizione del Giudice Ordinario.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, rapporto di lavoro
La giurisdizione sulle procedure di mobilità esterna spetta al giudice ordinario
Condividi questo articolo
Articoli correlati
5 Settembre 2026
Secondo una recente senteza di Cass. Civ., Sez. L, Ord. n. 22463 del 30/06/2026, la decadenza dall’impugnazione del contratto di lavoro a tempo determinato (prevista dalla L. n. 183/2010 e dal D.Lgs. n. 81/2015) opera [...]
31 Agosto 2026
Secondo Cass. Civ., Sez. L, Ord. n. 22331 del 29/06/2026, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dirigenziali dà diritto alle differenze retributive comprensive della retribuzione di posizione (anche per la [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
