Il TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 22 giugno 2026, n. 347 affronta alcune tematiche di non poco rilievo nelle procedure di progressione tra aree ex art. 13, comma 6, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022. Era, difatti, accaduto che uno dei candidati fosse stato sottoposto ad un periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici (2018-2023). Orbene, il TAR conferma che siffatto periodo non può essere computato ai fini del punteggio per il criterio dell'”esperienza”, non trattandosi di servizio effettivamente prestato: né la percezione dell’assegno alimentare né il versamento dei contributi previdenziali durante la sospensione valgono ad equiparare tale periodo a servizio effettivo, attesa la natura meramente assistenziale (e non retributiva) del predetto assegno. Il tutto in piena sintonia con la disciplina dell’art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 15 e 16 del CCNL 16.11.2022 che vogliono valorizzare solo le attività effettive e concrete. Parimenti, quanto all’ulteriore requisito della valutazione positiva conseguita “negli ultimi tre anni in servizio”, è stata ritenuta corretta la decisione dell’Amministrazione di computare l’ultima valutazione disponibile antecedente al periodo di sospensione. Infine si è ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela/rettifica del punteggio, essendo intervenuto entro un lasso temporale ristretto e nel rispetto dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, non ha leso alcun legittimo affidamento del candidato non ancora vincitore, né la clausola dell’avviso relativa al termine per la richiesta di revisione preclude il successivo esercizio dell’autotutela.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
sospensione
Progressioni verticali, interdizione dai pubblici uffici e ultime tre valutazioni. Un caso di esercizio del potere di autotutela
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