Il TAR Toscana, Sez. IV, con la sentenza del 14 luglio 2026, n. 1528, già oggetto di altra news, afferma in modo condivisibile che sussiste l’interesse a ricorrere avverso gli atti di una procedura selettiva, nonostante il rilevante divario di punteggio tra ricorrente e vincitore, quando il ricorrente non contesti la valutazione nel merito bensì denunci un vizio radicale (difetto assoluto di motivazione) attinente all’intera fase valutativa dei titoli, e il punteggio massimo attribuibile alla voce contestata (nella specie, le pubblicazioni scientifiche) sia astrattamente idoneo, ove rivalutato, a colmare il divario con il candidato vincitore.
L’annullamento della fase di valutazione dei titoli (pubblicazioni, attività didattica e curriculum), in quanto unitaria e inscindibile, comporta la caducazione automatica di tutti gli atti successivamente adottati, compreso il decreto di nomina in ruolo del vincitore, mentre restano salvi i criteri di valutazione prestabiliti e le altre attività concorsuali già espletate (prova didattica, accertamento delle competenze linguistiche). Attesa la natura comparativa della valutazione, la rinnovazione deve riguardare tutti i candidati scrutinati e, in ragione della gravità delle violazioni riscontrate, può essere disposta ad opera di una Commissione in diversa composizione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Concorsi, interessi ad agire, prova di resistenza e rinnovo delle operazioni ad opera di altra commissione
Condividi questo articolo
Articoli correlati
7 Ottobre 2026
Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 11 luglio 2026, n. 363 afferma in modo pienamente condivisibile che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia relativa a [...]
2 Ottobre 2026
Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 21 luglio 2026, n. 370 sostiene proprio di si. Si afferma infatti che, nella materia dei concorsi pubblici, il titolo di riserva di posto per gli operatori volontari [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
