La Corte di Appello di Ancona- Sezione Lavoro, con la Sentenza del 13 luglio 2026 n. 278, ribadisce che il licenziamento intimato verbalmente è irrimediabilmente inefficace per carenza dell’essenziale requisito della forma scritta.
Il successivo licenziamento, intimato per iscritto per motivi disciplinari (asserita omessa o tardiva comunicazione del certificato medico di malattia), deve ritenersi nullo qualora si riveli pretestuoso, ritorsivo e strumentale a sanare l’inefficacia del primo recesso. Ciò avviene quando la condotta contestata risulti del tutto sproporzionata rispetto alla sanzione espulsiva e emerga che il motivo unico e determinante dell’estromissione sia il rifiuto del lavoratore di aderire all’installazione di un dispositivo GPS sull’autovettura aziendale in uso promiscuo.
In caso di accertata inefficacia del licenziamento orale e conseguente nullità di quello ritorsivo, si applica la tutela reale ex art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. Laddove il lavoratore eserciti l’opzione di non proseguire il rapporto, gli spetta l’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla contribuzione previdenziale e assistenziale dal recesso fino all’esercizio dell’opzione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, retribuzione, sanzione
Licenziamento orale, successiva reiterazione in forma scritta e tutele applicabili
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