a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

assunzione, contrattazione collettiva, dipendente, famiglia, gara

L’impresa “familiare” cos’è?

La Corte di Appello di Firenze -Sezione Lavoro, con la sentenza N. 332/2026 del 1 giugno 2026, interviene su un tema non troppo indagato: l’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c.
Si afferma quanto segue:
1. Impresa familiare – Elemento soggettivo: l’istituto dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c. ha carattere residuale ed esclude la qualificazione automatica dell’apporto lavorativo in assenza di espressa domanda di accertamento e di puntuale volontà di istituire il rapporto con tale qualificazione giuridica.
2. Impresa familiare – Limitazione soggettiva: la partecipazione all’impresa familiare non può essere riconosciuta a soggetti diversi dai membri della famiglia effettivamente convenuti nel giudizio, salvo loro assenso. Non è configurabile l’estensione automatica della qualificazione dell’apporto lavorativo di terzi (come i genitori) senza loro espressa domanda e in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3. Diritto al mantenimento – Parametri di valutazione: il diritto al mantenimento del collaboratore familiare deve essere parametrato alla condizione patrimoniale della famiglia e al tenore di vita del titolare dell’impresa. Tale valutazione può basarsi su parametri oggettivi (immobili, automezzi, viaggi effettuati, finanziamenti ricevuti) ed essere confrontata con il livello retributivo previsto dal CCNL applicabile, quale riferimento comparativo per garantire dignità e libertà al collaboratore. il riferimento alla paga mensile prevista dalla contrattazione collettiva applicabile costituisce parametro di massima, non applicazione formale del CCNL. Tale parametro serve esclusivamente a confermare la congruità dell’importo individuato e la sua idoneità a garantire condizioni di vita dignitose, indipendentemente dall’inclusione di tredicesima e TFR.
4. Partecipazione agli utili – Criterio della proporzionalità: la partecipazione agli utili dell’impresa familiare deve essere determinata in proporzione sia alla quantità che alla qualità del lavoro prestato. Deve svolgersi valutazione combinata di fattori quantitativi (ore di lavoro svolte) e qualitativi (specializzazione professionale, ruolo organizzativo, responsabilità, rischio d’impresa assunto). Costituiscono elementi di valutazione della qualità del lavoro: il possesso di qualificazione professionale previa, l’esperienza maturata, la specializzazione in attività specifiche, il ruolo e la responsabilità gestionale assunti, la gestione degli aspetti amministrativi dell’impresa e l’assunzione del rischio d’impresa.

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