Il TAR Toscana, Sez. IV, 15 giugno 2026, n. 1216 evidenzia che, nelle selezioni universitarie per la chiamata di professori di I fascia, l’adozione del criterio dell’età accademica come parametro di valutazione dei candidati è legittimo, in quanto utile a garantire imparzialità e parità di trattamento di tutti i concorrenti, fornendo un dato oggettivo che guardi al rapporto tra risultati e scorrere del tempo (Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 11.12.2023, n. 3668; Tar Liguria, sez. I, 16.2.2026, n. 214). La Commissione non è tenuta per legge a convertire le proprie valutazioni in punteggi numerici per ogni sub-criterio o a formare una stretta graduatoria. Il giudizio discorsivo e analitico che comporti un raffronto globale tra i candidati integra validamente l’obbligo motivazionale ed è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo laddove palesemente viziata da irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara, graduatoria
Docenti universitari, età accademica, criteri, obbligo di motivazione e procedura ex art. 18 l. 240/2010
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