Il TAR della Toscana, con la recente sentenza Sez. I, 11 maggio 2026, n. 898, ribadisce che, anche nelle procedure di progressione verticale interne al rapporto di lavoro e regolate dai CCNL, è legittima la clausola del bando che impone la valutazione dell’anzianità di servizio esclusivamente sulla base dei dati indicati nel curriculum allegato alla domanda, escludendo il reperimento d’ufficio delle informazioni dai fascicoli personali dei candidati, quando ciò risponda a esigenze di speditezza, semplificazione e parità di trattamento. Invero si sottolinea che il soccorso istruttorio nelle selezioni pubbliche trova un limite nel principio di autoresponsabilità del candidato, il quale è tenuto a compilare in modo completo e corretto la domanda e la modulistica richiesta, sopportando le conseguenze di eventuali errori od omissioni che incidano sulla valutazione dei titoli. Insomma l’art. 18, comma 2, l. 241/1990 sull’acquisizione d’ufficio dei documenti non può essere invocato per consentire integrazioni sostanziali della domanda dopo la scadenza del termine, quando ciò altererebbe la par condicio e aggraverebbe in modo irragionevole il procedimento concorsuale. In conclusione, nella specie, è stato ritenuto che non fosse affatto irragionevole la scelta dell’Amministrazione di acquisire d’ufficio solo le schede di valutazione della performance, trattandosi di documentazione standardizzata, di immediata consultazione e con criteri tabellari predeterminati, mentre per l’anzianità di servizio è richiesta una specifica indicazione analitica nel curriculum.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro, ufficio
Il soccorso istruttorio ai tempi delle progressioni tra le aree “in deroga”
Condividi questo articolo
Articoli correlati
24 Ottobre 2026
Viene nuovamente all’attenzione di questa rubrica il T.A.R. Umbria. In particolare la sentenza, Sez. I, 13 maggio 2026, n. 215, a tenore della quale legittimità degli atti di una procedura di chiamata universitaria deve essere [...]
19 Ottobre 2026
Il T.A.R. Umbria, Sez. I, 6 luglio 2026, n. 309 affronta temi di non poco rilievo nelle procedure di chiamata dei professori universitari. Si statuisce, in primo luogo, che il decreto ministeriale 4 agosto 2011, [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
