Il TAR Toscana, Sez. IV, 23 marzo 2026, n. 561 enuncia una serie di interessanti principi in materia di procedure selettive per ricercatore a tempo determinato ex art. 24 l. 240/2010. Si afferma, infatti, che:
i. in assenza di un espresso obbligo normativo o di bando, non è illegittima la presentazione e valutazione di un curriculum redatto in lingua inglese, a maggior ragione quando il bando richieda la conoscenza di tale lingua e ne preveda la verifica (cfr. anche Consi. Giust. Amm. Regione Siciliana 6.09.2019, n. 785).;
ii. È sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione nelle valutazioni comparative di tipo accademico il rinvio della commissione ai criteri del regolamento di Ateneo, ai parametri del D.M. 243/2011 e l’attribuzione di punteggi numerici graduati per ciascuna pubblicazione e voce di valutazione.
iii. La predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione, prima dell’esame delle domande e della conoscenza concreta dei candidati, costituisce adempimento necessario a garanzia di imparzialità e trasparenza e non è inficiata dalle successive dimissioni di un componente per incompatibilità scoperta solo al momento dell’apertura delle domande e, quindi, non rilevabile in precedenza.
iv. A seguito della rinuncia del vincitore di una procedura per ricercatore a tempo determinato tipo B, non sussiste un obbligo dell’Università di procedere allo scorrimento in favore degli altri idonei, quando regolamento e bando prevedano solo l’individuazione del “candidato idoneo” e non la formazione di una vera e propria graduatoria scorribile.
v. Gli atti di programmazione del fabbisogno del personale docente e ricercatore hanno natura generale e fortemente discrezionale e sono impugnabili solo se incidono in modo diretto e immediato su posizioni giuridiche soggettive; il mutamento delle esigenze organizzative può giustificare la ridestinazione dei “punti organico”
vi. È inammissibile l’impugnazione di un bando e degli atti di una procedura per ricercatore “tenure track” (RTT) da parte di chi non vi abbia partecipato, salvo che siano dedotte clausole escludenti che abbiano impedito la partecipazione stessa (cfr., ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 11.10.2017, n. 1502; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 12.7.2013, n. 2073).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara, graduatoria
Ricercatore di tipo b, curriculum in lingua inglese, rinuncia del candidato vincitore, scorrimento della graduatoria, diversa allocazione dei cd. punti organico e interesse all’impugnazione di una procedura in assenza di domanda
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