La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 744/2025 del 29 maggio 2026 afferma in modo persuasivo che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in presenza di prestazioni di natura intellettuale o professionale ad elevata qualificazione, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui può presentarsi in forma attenuata; occorre pertanto fare riferimento a criteri complementari e sussidiari quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario determinato, la percezione di una retribuzione a cadenze fisse, il coordinamento dell’attività lavorativa rispetto all’assetto organizzativo datoriale e l’assenza di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore. Il vincolo di subordinazione è compatibile con ampi margini di autonomia e discrezionalità, anche nella forma del dirigente preposto all’intera organizzazione aziendale o a un ramo autonomo di essa; in tali casi, ai fini della qualificazione del rapporto, è necessario verificare se l’attività svolta possa comunque essere inquadrata nell’organizzazione d’impresa e se il lavoratore risulti assoggettato, sia pure in forma lieve o attenuata, alle direttive e al coordinamento del datore di lavoro.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
retribuzione
Ancora sugli indici della subordinazione in caso di funzioni apicali a carattere dirigenziale
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