La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 744/2025 del 29 maggio 2026 già oggetto di una precedente news, interviene sul termine di prescrizione dei diritti derivanti da un rapporto di lavoro di fatto. Si afferma che, almeno nel caso dei lavoratori privati, la prescrizione resta sospesa per tutta la durata del rapporto medesimo allorché questo non sia stato formalmente qualificato come subordinato, venendo così a mancare ab origine quella garanzia di stabilità cui la giurisprudenza, anche costituzionale, subordina il decorso della prescrizione in costanza di rapporto; tale regime prescrizionale si determina in relazione alle caratteristiche oggettive della relazione negoziale e non a quelle soggettive dei contraenti.
Inoltre la sentenza dà piena continuità al principio secondo il quale, accertata in giudizio la natura subordinata di un rapporto originariamente qualificato come autonomo, il principio dell’assorbimento non trova applicazione con riguardo all’indennità di fine rapporto (anche in questo caso nell’ambito del lavoro privato), la quale matura al momento della cessazione del rapporto e non a quello dei singoli accantonamenti; l’importo del TFR va pertanto determinato sulla base delle retribuzioni annualmente dovute in applicazione dei parametri della contrattazione collettiva ovvero, se superiore, di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, gara, rapporto di lavoro
Decorrenza della prescrizione in un rapporto di lavoro di fatto, TFR e principio dell’assorbimento
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