La Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav. 17 luglio 2026, n. 291 affronta un caso particolarmente rilevante.
Si afferma, infatti, che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova è sottratto al regime generale del recesso motivato ed è impugnabile dal lavoratore solo qualora dimostri il positivo superamento della prova ovvero l’imputabilità del recesso ad un motivo unico, determinante ed illecito o del tutto estraneo alla funzione del patto.
La presa visione (ovvero la lettura) e la successiva sottoscrizione del contratto di lavoro recante il patto di prova ne determinano la piena validità ed efficacia negoziale, non assumendo rilievo l’assenza di firma su ogni singola pagina dell’atto o la pretesa irrazionalità delle precedenti dimissioni da un impiego a tempo indeterminato.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
illecito, licenziamento
Patto di prova, funzione e obbligo di sottoscrizione del contratto
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