a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

La discrezionalità del Consiglio di Dipartimento, nella chiamata dei professori ordinari e il suo ruolo rispetto alla commissione esaminatrice

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 01766/2025 del 05/11/2025, che interviene in sede di rinnovazione degli atti di una procedura concorsuale già oggetto di un contenzioso amministrativo definito dallo stesso TAR per “difetto di motivazione”, afferma che il Consiglio di Dipartimento, nell’ambito della procedura di chiamata ex art. 18 L. 240/2010, ha il potere di individuare il candidato più idoneo tra quelli valutati dalla Commissione, motivando la scelta in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche dell’Ateneo. È, quindi, legittima la preferenza accordata a un candidato per la sua “ottima” esperienza didattica (ritenuta dirimente per le esigenze dipartimentali) rispetto a un altro candidato con valutazioni equivalenti nella ricerca ma inferiori nella didattica. Non di minor rilievo appare la sentenza, nella parte in cui afferma che, conformemente alle disposizioni regolamentari assunte dall’Ateneo, spetti al Consiglio di dipartimento, il compito di effettuare la comparazione dei candidati e l’individuazione del vincitore “partendo dai giudizi della Commissione e attenendosi ai consueti parametri generali della logicità e ragionevolezza della scelta in relazione all’interesse pubblico da soddisfare e all’adeguata considerazione delle posizioni individuali dei concorrenti”.

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