La sentenza n. 01487/2025 del 11/09/2025 del TAR Toscana statuisce che non sussiste violazione dell’anonimato se i verbali attestano che l’abbinamento tra codici e nominativi è avvenuto solo dopo il completamento della correzione di tutte le prove. Mere irregolarità, peraltro nella specie non dimostrate (come, ad esempio, fastidio per i controlli effettuati dai commissari sui testi consultati o per il riverbero della luce solare o, ancora, per il divieto di consumare alimenti nel corso della prova) non viziano la procedura concorsuale se non è provato un effettivo pregiudizio allo svolgimento della prova.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Concorsi pubblici e principio dell’anonimato
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