La sentenza n. 01487/2025 del 11/09/2025 del TAR Toscana statuisce che non sussiste violazione dell’anonimato se i verbali attestano che l’abbinamento tra codici e nominativi è avvenuto solo dopo il completamento della correzione di tutte le prove. Mere irregolarità, peraltro nella specie non dimostrate (come, ad esempio, fastidio per i controlli effettuati dai commissari sui testi consultati o per il riverbero della luce solare o, ancora, per il divieto di consumare alimenti nel corso della prova) non viziano la procedura concorsuale se non è provato un effettivo pregiudizio allo svolgimento della prova.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Concorsi pubblici e principio dell’anonimato
Condividi questo articolo
Articoli correlati
19 Ottobre 2026
Il T.A.R. Umbria, Sez. I, 6 luglio 2026, n. 309 affronta temi di non poco rilievo nelle procedure di chiamata dei professori universitari. Si statuisce, in primo luogo, che il decreto ministeriale 4 agosto 2011, [...]
12 Ottobre 2026
Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 230 rileva, in modo condivisibile, che nelle procedure di chiamata dei professori universitari, l’impugnazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
