a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

contrattazione collettiva, dipendente

Ripetizione dell’indebito nel lavoro pubblico e irrilevanza della disciplina dell’errore ex art. 1429 c.c.

La Corte Suprema, con ordinanza del 16/07/2025 n. 19609, torna a ribadire principi ormai consolidati in punto di trattamenti retributivi, percepiti da un dipendente pubblico, in violazione delle disposizioni della contrattazione collettiva, sia pure in buona fede e sulla base di scelte consapevoli e volontarie del datore di lavoro. Si afferma difatti che “Nel prospettare l’applicabilità dell’art. 1429 cod. civ. e nel sostenere l’erronea sussunzione della fattispecie nell’art. 2033 cod. civ., la censura richiama precedenti di questa Corte che non sono conferenti, in quanto riguardanti ipotesi di lavoro privato e non di impiego alle dipendenze della P.A. (Cass. 818 del 2007; Cass. n. 5552 del 2011; Cass. n. 19923 del 2014). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 8136/2025), nel pubblico impiego privatizzato trova applicazione il diverso principio secondo cui non è configurabile un diritto quesito del dipendente a percepire -o a trattenere se già corrisposto- un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, e secondo cui l’affidamento ingenerato dalla sua corresponsione non vale a consolidare tale diritto, poiché, secondo Corte cost. n. 8 del 2023, in tal caso è ammissibile la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buona fede, ove ne sussistano i presupposti”. In conclusione “gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l’indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (tra le molte Cass. 9 maggio 2022, n. 14672)”. Pertanto, in queste fattispecie, potranno e dovranno essere regolare semmai le modalità del recupero (ovvero essere previste forme di rateizzazione dell’indebito) ma non, se non in casi eccezionali e connessi a eventuali particolari situazione soggettive dei percettori, dichiarata l’irripetibilità dei compensi risultati indebiti.

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