Il TAR Veneto, con sentenza dell’11 marzo 2025 n. 342, ha ritenuto legittime le clausole di una selezione interna, indetta da un’università “per la progressione verticale di personale non dirigenziale, inquadrato nell’area dei “funzionari”, verso l’area delle “elevate professionalità”, che limitavano l’accesso ai soli funzionari titolari di un “incarico di primo livello”. Infatti, “va detto che il modello organizzativo dell’Università di Padova primariamente prevede una suddivisione in “Macro-strutture tecniche e amministrative” (Amministrazione centrale, Dipartimenti, Centri di Ateneo, Poli multifunzionali e Scuole di Ateneo). La “Macro-strutture tecniche e amministrative” sono articolate in “Aree” (per l’Amministrazione centrale) o in “Strutture” (per le altre macrostrutture), che in entrambi i casi sono rette da un dirigente. La “Aree” e le “Strutture” operano tramite “Uffici” i cui responsabili sono titolari degli incarichi di primo livello considerati dalla su indicata norma del bando. Gli “Uffici” sono composti da “Settori”, i cui responsabili sono titolari di incarichi di secondo livello”. In buona sostanza, ad avviso del Giudice amministrativo, alla luce dell’art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell’89 del CCNL, deve concludersi che rientra nella discrezionalità “dell’Amministrazione di considerare (anche) gli incarichi rivestiti ai fini dell’accesso alla procedura comparativa di che trattasi. Ad avviso del Collegio, il fatto che la procedura comparativa debba essere “basata” sugli aspetti tra i quali è compresa la titolarità di incarichi consente all’Amministrazione di dare rilievo a tale criterio non solo nel momento valutativo, ma anche in quello precedente dell’ammissione..Viene quindi in rilievo una scelta espressione di discrezionalità amministrativa, di regola insindacabile se non per manifesta irragionevolezza, vista la natura stessa del procedimento (progressione interna), funzionale a valorizzare esperienza e professionalità di soggetti già dipendenti dell’Amministrazione.”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Ancora sui requisiti professionali di accesso alle selezioni interne
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