Il TAR Friuli Venezia Giulia- Sezione Prima, con sentenza del 06/05/2025 n. 196, interviene su una questione di particolare rilievo in merito al ruolo ed alla funzione della delibera del Consiglio di Dipartimento nell’ambito del complesso procedimento che conduce all’immissione in ruolo dei docenti universitari secondo la disciplina dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010. Si afferma difatti che “il Consiglio di Dipartimento, organo a cui spetta di deliberare la proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa, non può legittimamente disattendere i risultati dell’attività valutativa della Commissione, tenuto conto che esso non è munito della necessaria competenza tecnica (facendovi parte anche componenti non esperti nella materia per cui è stata indetta la relativa procedura) e non deputato in via ordinaria allo svolgimento di detta attività, che per ragioni sistematiche va demandata all’organo collegiale tecnico. Sul ruolo centrale svolto dalla Commissione, che è stato correttamente valorizzato dal Consiglio di Dipartimento, si è pronunciata la conforme giurisprudenza, evidenziando, proprio in relazione ad una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, che ”quello descritto dal richiamato articolo 18 è un procedimento complesso distinto in sub procedimenti, che hanno natura differente e che, pertanto, non sono sovrapponibili. La Commissione ha, infatti, il compito di valutare la qualificazione scientifica degli aspiranti in relazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare messo a concorso, e ciò attraverso una procedura comparativo-valutativa dei candidati; tale valutazione è rimessa appunto alla Commissione, che esprime un ^giudizio qualitativo^ frutto dell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale (…). Il Consiglio di Dipartimento, deputato a proporre la chiamata del vincitore al Consiglio di Amministrazione, svolge invece un ruolo da esercitarsi in un ambito diverso da quello proprio della Commissione. In particolare, tenuto conto della ratio ispiratrice della legge n. 240 del 2010 (ovvero, per quanto qui rileva, il principio meritocratico; cfr art. 1 comma 4), nell’articolato procedimento per la chiamata di professori universitari la proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento non può prescindere dalla fase precedente, ^governata^ dalla Commissione giudicatrice, di cui occorre tenere conto al fine di assicurare il rispetto dei principi di adeguata e convincente motivazione, oggettività, trasparenza, continuità e coerenza procedimentale, utilità ed economicità del procedimento amministrativo (cfr. TAR Lombardia, Milano, n. 1410/2018)” (TAR Veneto 22.10.2019, n. 1118; TAR Veneto 26.04.2024, n. 810). Ed inoltre “Deve escludersi che il Consiglio di Dipartimento possa esprimersi sul maggior merito scientifico di un candidato, giacchè tale valutazione compete in via esclusiva alla Commissione esaminatrice, quale organo tecnico della procedura (Cons St Sez VI, 30.07.2018 n. 4675)” e “Nel reclutamento del personale docente (…) gli organi di Ateneo godono di margini di discrezionalità estremamente ristretti” (Tar Piemonte sez III, 24.10.2023 n. 827).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Concorsi universitari, ruolo della commissione esaminatrice e del consiglio di dipartimento nella chiamata dei professori
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