Il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 490/2025 del 02/06/2025, si pronuncia sul caso della revoca dell’incarico di responsabile dell’Ufficio di Gabinetto di un organo di vertice politico di un ente pubblico regolato dagli artt. 40 e ss. della legge regionale toscana n. 1 del 2009.
Il Tribunale, dichiarata la propria giurisdizione trattandosi di atti di gestione del rapporto di lavoro e non di atti di alta amministrazione, afferma che “la disciplina giuridica di tali incarichi di diretta collaborazione non può che confermare la presenza dei tratti spiccatamente fiduciari del rapporto di lavoro che si instaura direttamente con l’Organo politico” (cfr. anche la disciplina dell’art. 90 D.Lgs. n. 267 del 2000, con specifico riferimento agli enti locali).
Nel caso di specie tale revoca, disciplinata dall’art. 42, co. 2 della legge regionale toscana n. 1 del 2009, integra quindi la veste di un vero e proprio atto di recesso ad nutum che non risulta soggetto alle regole e alle garanzie procedurali di un licenziamento disciplinare secondo la disciplina dell’art. 7 L. 300/70 e, per i dipendenti pubblici, dell’art. 55 e ss. D.Lgs. 165/2001.
Sicché conclude il Tribunale di Firenze “se l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è di natura strettamente fiduciaria, non residuano margini per esigere la motivazione (neppure in giudizio) dei correlativi atti di nomina, conferma o mancata conferma e per sindacarne la legittimità e tantomeno la opportunità, così come è avvenuto nella situazione di specie”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Incarico di capo di gabinetto e revoca ad nutum
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