Il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 705/2025 del 26/05/2025, ribadisce che un licenziamento disciplinare è illegittimo, per violazione del principio di immutabilità della contestazione, qualora la lettera di recesso fondi la sanzione su circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle che erano contenute e avevano formato oggetto della contestazione di addebito.
In particolare, se la contestazione riguarda l’aver lasciato una somma di denaro incustodita e l’aver invitato i colleghi a non relazionarsi con il CdA, mentre il licenziamento viene motivato con l’appropriazione e l’occultamento di tale somma, si configura un’evidente difformità sostanziale che vizia il provvedimento espulsivo.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, sanzione
Licenziamento disciplinare e principio di immutabilità dei fatti contestati
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