Il TAR della Toscana, con sentenza del 28/04/2025 n. 769, resa nell’ambito di un procedimento disciplinare relativo a personale militare e quindi tuttora soggetto alla disciplina pubblicistica ed alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (artt. 3 e 63 D. Lgs. n. 165 del 2001 ed art. 121 Cod. proc. amm.), afferma un principio che sembra valevole per tutti i procedimenti disciplinari avviati da enti pubblici anche relativamente al personale privatizzato e contrattualizzato. Si assume, difatti, che “in qualsiasi organizzazione complessa è del tutto fisiologico che l’organo di vertice assuma le proprie decisioni sulla base di un’istruttoria svolta dagli uffici che da tale organo dipendono, senza che ciò escluda la responsabilità dello stesso organo rispetto alla decisione, che ben potrebbe discostarsi dalle conclusioni e dalle proposte degli uffici sottordinati. Nel caso di specie, la circostanza che sia stato redatto un “appunto”, corredato da allegati, con il quale gli addetti all’ufficio del ***** della Direzione generale per il personale militare hanno riassunto la vicenda a beneficio del Direttore generale e formulato una proposta di decisione, non può ritenersi d’ostacolo a ritenere che il provvedimento conclusivo del procedimento di cui si controverte sia stato concretamente adottato dal titolare del potere disciplinare”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Procedimenti disciplinari e fasi istruttorie da parte di soggetto diverso dal titolare del potere disciplinare
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