Nell’esaminare il caso del mancato rinnovo dell’incarico di direttore generale di un ente previdenziale, poi soppresso, con sentenza del 7 maggio 2025 n. 11942, la Suprema Corte afferma che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, l’incarico dirigenziale (e il suo rinnovo o la sua proroga) si perfeziona soltanto con la stipulazione del contratto individuale “perché è solo con il contratto che il trattamento economico viene definito nel rispetto dell’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, ossia tenendo conto delle previsioni della contrattazione collettiva, delle responsabilità attribuite, degli obiettivi fissati, dei risultati da conseguire”. Pertanto l’eventuale provvedimento dell’organo competente, che ne dispone il conferimento o il rinnovo, in assenza della successivo sottoscrizione del correlato “contratto di incarico”, non è di per se solo sufficiente a far instaurare il rapporto di lavoro e, quindi, a consentire di rivendicare il diritto a proseguire in quell’incarico. Resta in capo al designato una posizione soggettiva di mera aspettativa all’effettiva formalizzazione di quell’incarico che, ove lesa in modo illegittimo, risulta “tutelata nei soli casi in cui l’affidamento riposto nel nuovo conferimento venga leso da una condotta che l’amministrazione tenga in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, rapporto di lavoro
Il diritto all’incarico dirigenziale, sorge con l’atto di conferimento o è necessario la stipula del contratto di incarico?
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