La Sezione Lavoro della Cassazione è intervenuta sul tema oggetto del quesito con la sentenza 17 marzo 2026 n. 6219. Si è statuito che disciplina di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e con la l. n. 339/2003, sancisce un regime di incompatibilità assoluta tra lo status di pubblico dipendente e l’esercizio della professione forense, posto a tutela di interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e l’indipendenza della professione forense strumentale all’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Tale situazione di incompatibilità si integra per effetto della sola iscrizione all’albo professionale, senza che sia necessaria la prova del concreto ed effettivo svolgimento di attività forense, fondandosi su una valutazione legislativa presuntiva di pericolosità della commistione tra le due figure. Resta, peraltro, ferma la necessità di verificare, in sede di giudizio di rinvio, la proporzionalità in concreto della sanzione disciplinare irrogata rispetto al complessivo contesto della vicenda.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, sanzione
Un dipendente pubblico può essere licenziato in caso di (mera) iscrizione all’albo professionale degli avvocati?
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