Con un’interessante sentenza del 13 novembre 2025 n. 443, il TAR del Friuli Venezia Giulia- Trieste, rammenta che, in materia di procedure concorsuali, il provvedimento di riconoscimento o di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva, limitandosi ad accertare una qualità già esistente nella sfera giuridica del richiedente con effetti retroattivi (cfr., anche, Cons. Stato, n. 1764/2017 e Cass., sez. lav., ord. n. 3947/2022).
Ne consegue che, mentre il titolo di studio deve essere effettivamente posseduto dal candidato entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il relativo decreto formale di riconoscimento può intervenire anche successivamente (purché prima dell’assunzione in servizio).
Risulta pertanto illegittima l’esclusione dalla graduatoria del candidato motivata dalla circostanza che il provvedimento di riconoscimento sia stato emesso dopo la scadenza del bando.
In altre parole, il decreto di equipollenza e quello di riconoscimento, in quanto atti ricognitivo-dichiarativi, attribuiscono certezza giuridica a una situazione preesistente (T.A.R. Liguria, n. 383/2022).
Pertanto, il titolo estero non viene “convertito” in un titolo italiano, ma conserva la propria natura originaria, producendo effetti nell’ordinamento interno dal momento del suo conseguimento (e non dalla data del riconoscimento/equipollenza o da quella della relativa istanza di riconoscimento/equipollenza).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, graduatoria
Titoli di studio esteri ed efficacia dichiarativa dell’equipollenza
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