In materia di concorsi pubblici, a detta del TAR del Friuli Venezia Giulia-Trieste (sentenza n. 607 del 27.12.2025), il termine decadenziale per l’impugnazione della graduatoria finale decorre dalla data di pubblicazione della stessa (o dalla sua piena conoscenza), momento in cui l’atto diviene lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
Pertanto, nella specie, il ricorso introduttivo è stato ritenuto inammissibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 cod. proc.a mm.
La successiva proposizione di un’istanza di accesso agli atti non è idonea a differire o interrompere la decorrenza di tale termine, potendo l’eventuale acquisizione di documenti sopravvenuti legittimare unicamente la proposizione di motivi aggiunti, ma non sanare la tardività del ricorso introduttivo proposto oltre i sessanta giorni dalla conoscenza dell’esito della procedura (cfr. Cons. di Stato, n. 5469/2020).
In pratica: non bisogna aspettare di avere tutti gli atti per ricorrere; il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla graduatoria, e poi, una volta ottenuti gli atti, si possono aggiungere motivi aggiunti.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
accesso agli atti, graduatoria
Il termine per impugnare una graduatoria da quando decorre?
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