Con sentenza di fine giugno il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema dei giudizi della Commissione giudicatrice.
Il caso che ha dato origine alla sentenza riguardava una valutazione dell’Organo Tecnico caratterizzata da una discrepanza tra il giudizio numerico ( “coefficiente di prestazione”) e la motivazione discorsiva a suo supporto e giustificazione.
Sul punto il Supremo Consesso ha precisato che tale situazione peculiare costituirebbe un vizio di legittimità del provvedimento di aggiudicazione, da farsi valere in giudizio, a condizione che risulti rilevante e non lieve (come, ad esempio, nel caso in cui si sia detto in motivazione “BUONO” o “OTTIMO” quel profilo dell’offerta tecnica venga poi assegnato un punteggio rientrante nei coefficienti previsti per “SUFFICIENTE” o addirittura “INSUFFICIENTE”).
Quindi, unicamente in caso di distonia notevole e incongruenza significativa il giudizio della Commissione può reputarsi illogico ed essere sottoposto al sindacato del giudice amministrativo.
In ogni altro caso, invece, lo scostamento ravvisato può essere agevolmente spiegato in virtù delle sfumature di significato che ciascun commissario assegna ai termini utilizzati e con la possibilità di una non perfetta coerenza tra espressioni lessicali utilizzate e intimo convincimento maturato sul valore dell’offerta. Esso, pertanto, non si traduce, neppure in prospettazione, in un vizio di illogicità del provvedimento, e, finendo per porre in discussione il merito delle scelte della commissione, risulta censura inammissibile.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara
Sulla discrepanza tra il giudizio numerico e discorsivo della Commissione di gara
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