a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

L’indebito pensionistico é sempre irripetibile?

Cass., Sez. Lav.,09/09/2026 n. 25154 affronta il tema della (almeno tendenziale) irripetibilità dell’indebito pensionistico. Orbene anche tale regola ha le sue eccezioni. Infatti il regime speciale di irripetibilità dell’indebito pensionistico (art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991) non opera, ripristinando la regola generale della ripetibilità civilistica ex art. 2033 c.c., tutte le volte che l’erogazione della prestazione non dovuta non derivi da un errore imputabile all’INPS, ma consegua all’omessa comunicazione da parte dell’assicurato di fatti incidenti sul diritto alla pensione, come la ripresa dell’attività lavorativa con conseguente percezione di stipendi. In buona sostanza il dovere di diligenza dell’INPS si limita al controllo di effettività dei dati dichiarati al momento della domanda, mentre grava sul pensionato un obbligo di collaborazione attiva che gli impone di segnalare ogni variazione della propria condizione lavorativa, senza che l’Istituto debba farsi carico di un onere di verifica continua sulla persistenza dei requisiti.

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