Il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 755/2025 del 29/05/2025, si occupa di un tema di indubbio rilievo nell’ambito dei ristretti margini in cui è possibile contestare un recesso durante il periodo di prova. Si afferma, difatti, che il licenziamento intimato durante il periodo di prova è illegittimo tutte le volte che il datore di lavoro non abbia concesso un lasso di tempo congruo e sufficiente per permettere la verifica delle capacità professionali del lavoratore secondo la disciplina dell’art. 2096 c.c. Nel caso di specie un recesso intimato dopo soli cinque giorni di lavoro, a fronte di una prova che avrebbe dovuto avere la durata di sessanta giorni, risulta fondato non sull’esito negativo dell’esperimento delle mansioni contrattuali, ma, come emerso dall’istruttoria, in realtà è stato diretto a sanzionare l’esercizio legittimo del diritto di critica da parte del lavoratore riguardo alle metodologie aziendali, risultando pertanto arbitrario. Le critiche, se espresse in modo continente e pertinente, non possono giustificare un recesso per mancato superamento della prova. Di conseguenza, il licenziamento è illegittimo e al lavoratore spetta l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Recesso durante il periodo di prova, inidoneità della prova e tutele ottenibili
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