La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, con sentenza n. 659/2024 del 16/06/2025, ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo e fondato sulla cessazione dell’attività aziendale e la conseguente messa in liquidazione della società. E’ stato, difatti, statuito che, qualora l’attività imprenditoriale non sia effettivamente cessata ma venga di fatto proseguita dal socio di maggioranza, nella nuova veste di imprenditore individuale, si configura una successione nell’attività riconducibile alla fattispecie del trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.. Pertanto il rapporto di lavoro del dipendente sarebbe dovuto proseguire con il nuovo titolare secondo le relative regole con correlata nullità del licenziamento.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, rapporto di lavoro, trasferimento
Un caso particolare di applicazione delle tutele dell’art. 2112 c.c. : la prosecuzione dell’attività da parte di uno dei soci di una società
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