Ancora la già richiamata (in altra news) sentenza di Cass., Sez. Lavoro, n. 16505 del 27 maggio 2026 afferma che il principio di immodificabilità della contestazione disciplinare attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e non riguarda la qualificazione giuridica degli stessi; il fatto contestato può pertanto essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare senza che ciò costituisca una modifica della contestazione, mentre l’immutabilità preclude al datore di lavoro di fare valere, a sostegno della legittimità del licenziamento, circostanze nuove rispetto a quelle contestate tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione, in modo da compromettere concretamente il diritto di difesa del lavoratore incolpato.
Inoltre si conferma che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75/2017 all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’UPD abbia effettuato la contestazione dell’illecito; i tempi intercorsi prima della comunicazione all’UPD non hanno quindi rilievo, salvo che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, illecito, licenziamento, ufficio
Procedimento disciplinare, immodificabilità della contestazione e decorrenza dei termini, quando si verificano?
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