La Suprema Corte, con sentenza del 31 maggio 2026 n. 17064, conferma che ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale di tali scuole rispetto a quello delle scuole statali e degli istituti pareggiati. In assenza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, tale diversità di status giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo, senza che possa invocarsi la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, atteso che il presupposto della comparabilità risulta radicalmente escluso quando i rapporti di lavoro siano svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e assoggettati a discipline distinte quanto alla loro instaurazione e gestione. Tale soluzione è stata confermata dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 4 settembre 2025 in causa C-543/23, secondo cui la clausola 4 dell’Accordo Quadro non osta a una normativa nazionale che non preveda il computo, ai fini dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti assunti a tempo indeterminato da istituzioni scolastiche statali, dei periodi di servizio precedentemente svolti in istituzioni scolastiche il cui funzionamento non rientra nella competenza dello Stato, ancorché equiparate alle istituzioni statali.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
retribuzione, scuola
Docenti scuole paritarie, servizio pre-ruolo e ricostruzione carriera
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