a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, licenziamento, sanzione, trasferimento, ufficio

Licenziamento per conflitto di interessi e violazione dell’obbligo di esclusività

La Suprema Corte, con la sentenza n. 16505 del 27 maggio 2026 ricorda che la normativa in materia di incompatibilità del dipendente pubblico, dettata dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957 e ripresa dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, è ispirata alla preminenza dell’interesse pubblico a che il dipendente si dedichi solo all’attività d’ufficio e determina un assetto normativo segnato dall’equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto: l’ordinamento intende prevenire il concretarsi del contrasto tra interessi inibendo le condizioni favorevoli al suo possibile sorgere, con la conseguenza che la valutazione dell’incompatibilità va compiuta in astratto e con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall’esistenza di riflessi negativi concreti sul rendimento e sull’osservanza dei doveri d’ufficio.
Viene altresì precisato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di incompatibilità assoluta vengono in rilievo due distinti profili: quello relativo alla cessazione automatica del rapporto, che si verifica qualora l’incompatibilità non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente con la diffida ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 3/1957, e quello inerente alla responsabilità disciplinare per violazione dell’obbligo di esclusività, che può essere ravvisata anche ove l’incompatibilità venga rimossa; in tale ultimo caso la sanzione irrogata dal datore di lavoro deve essere proporzionata alla gravità della condotta valutata negli aspetti oggettivi e soggettivi, anche con riguardo al comportamento del dipendente dopo la diffida, sicché l’avvenuto trasferimento delle quote societarie ad un familiare non rende automaticamente irrilevante la condotta pregressa né implica l’illegittimità della sanzione espulsiva.

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