L’ordinanza della Suprema Corte del 9.10.2025 n. 27108 affronta il tema del passaggio del personale sanitario proveniente dal Ministero della Giustizia e transitato nel Servizio Sanitario Nazionale, secondo la disciplina del’art. 3 del D.P.C.M. 1 aprile 2008. Richiamando un proprio precedente e, almeno a quel che consta, consolidato orientamento si conclude che il dipendente ha diritto a vedersi riconosciuto, ai fini dell’inquadramento economico, esclusivamente il cosiddetto “maturato economico” e non anche l’eventuale progressione orizzontale correlata all’anzianità di servizio svolta nell’amministrazione di provenienza. La retribuzione dev’essere salvaguardata attraverso assegni ad personam, al fine di garantire la parità rispetto al trattamento economico goduto al momento del passaggio e di evitare una reformatio in peius, ma la progressione a fasce superiori resta subordinata allo svolgimento delle previste selezioni secondo i criteri meritocratici fissati dalla contrattazione collettiva del comparto sanità. L’anzianità di servizio trova rilievo solo per gli istituti giuridici, previdenziali ed economici che lo prevedono, ma non comporta automaticamente il diritto a un inquadramento economico più elevato in assenza delle specifiche procedure selettive”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, dipendente, gara, retribuzione, sanità
Passaggio di dipendenti, inquadramento e regola del maturato economico
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