Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav., 10.10.2025 n. 27184) ribadisce il principio della portata generale della regola del “divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994” valevole non solo “per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza” ma anche per i “crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell’art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell’utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
Interessi al tasso legale e/o rivalutazione monetaria, la regola speciale del lavoro pubblico
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