Viene nuovamente affermato, da Cass., Sez., Lav, 13.10.2025 n. 27288, che le Amministrazioni locali sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 10567/2019) secondo cui la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva dell’area della dirigenza degli enti locali relativa all’affidamento degli incarichi dirigenziali, tanto nella formulazione del CCNL del 1996, quanto in quella dei CCNL del 1999 e del 2006 ha imposto alle Amministrazioni locali di determinare “in via preventiva” i “criteri generali” per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando “…i principi stabiliti nell’art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora art. 19 D.Lgs. n. 165/2001)”. Sicché la motivazione degli atti di conferimento deve esplicitare i criteri comparativi adottati. In ogni caso il lavoratore non può ottenere giudizialmente la nomina, ma può agire per la declaratoria di nullità o illegittimità provvedimentale e per il ristoro da perdita di chance, purché dimostri la concreta probabilità di conseguimento dell’incarico e la sussistenza di titoli preferenziali, secondo il canone probatorio del “più probabile che non”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, dirigenza
Ancora sugli incarichi dirigenziali negli enti locali: la portata espansiva della disciplina dell’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
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