Il TAR Emilia Romagna Sez. I, 14/01/2026, n. 147 interviene sul tema dell’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. Si precisa che non è giustificabile come “errore scusabile” qualora i dati anagrafici e i curricula degli stessi fossero già stati ostesi dall’Amministrazione o fossero comunque reperibili con l’ordinaria diligenza. Persino il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di accesso non configura un “grave impedimento di fatto” se il ricorrente ha, come nel caso di specie, già ottenuto i documenti necessari per individuare le parti intimate prima della scadenza del termine decadenziale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e errore scusabile
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