Il TAR Emilia Romagna, Sez. I, 29/01/2026, n. 213 richiama ancora una volta a prestare attenzione alla cosiddetta prova di resistenza nei contenziosi sulle procedure selettive. Infatti l’impugnativa dei risultati di un concorso è inammissibile per carenza di interesse se il ricorrente non dimostra che, con l’eventuale accoglimento del ricorso e la rideterminazione del punteggio, otterrebbe una posizione utile al collocamento tra i vincitori o al successivo eventuale scorrimento della graduatoria di merito durante la vigenza della medesima (Cons. Stato, sez. II, 18 settembre 2025, n. 737). Un candidato non può, peraltro, autocertificare o pretendere la valutazione di un servizio non ancora interamente prestato alla data di presentazione della domanda, anche se il contratto è in corso, poiché i requisiti devono essere posseduti effettivamente al momento della dichiarazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
La prova di resistenza nei concorsi pubblici
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