a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

graduatoria

Obbligo di motivazione e mancato scorrimento di una graduatoria per direttore di struttura complessa del SSN

Il TAR Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, con una recentissima sentenza 19/09/2025 n. 389, si occupa di un caso, a dir poco, di estremo interesse. E’, infatti, accaduto che “tizio” collocato “al terzo posto nella graduatoria finale relativa alla procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico di direttore della Struttura Operativa Complessa di ****** nell’ambito del Dipartimento Chirurgico di ******, di cui all’avviso pubblico n. ******, impugna gli atti di indizione della nuova procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di direzione della medesima Struttura Operativa Complessa”. Orbene, sulla peraltro implicita e (almeno sembra) piena riconduzione delle procedure di cui all’art. 15, comma 7, D. Lgs. n. 165 del 2001, nell’ambito dei concorsi pubblici si afferma a chiare lettere che “il Collegio che il profilo di ruolo indicato nella prima procedura selettiva, conclusa con l’approvazione della graduatoria con decreto ***** del Direttore Generale dell’*****, e quello relativo alla nuova procedura (oggetto di contestazione nel presente giudizio), risultano sostanzialmente sovrapponibili, ed analoghe considerazioni possono formularsi in merito ai requisiti, generali e specifici, richiesti ai concorrenti nei due diversi avvisi pubblici. Né dalla documentazione agli atti si evincono quegli aspetti di oggettiva diversità tali da giustificare l’indizione di un nuovo concorso, in presenza di una graduatoria valida ed efficace”. Sicché, si prosegue, “va evidenziato che a fronte della presenza in graduatoria di soggetti le cui competenze professionali sono già state positivamente valutate nell’ambito della precedente procedura selettiva, l’indizione di un nuovo procedimento concorsuale avrebbe dovuto essere supportata dall’esternazione di una adeguata motivazione circa le ragioni per cui tali competenze non sarebbero idonee a soddisfare anche le asserite nuove esigenze”. Insomma, posto che nella specie sussistenza (in conformità alla previsione di legge) un “autovincolo ad effettuare lo scorrimento della graduatoria nell’eventualità di decadenza o dimissioni – che in una lettura secondo logica non può che significare che esso riguarda il soggetto posizionato successivamente rispetto al vincitore e poi (in caso di rifiuto di questi) via via tutti i soggetti collocati nelle posizioni a seguire”, il TAR Friuli Venezia Giulia conclude per l’illegittimità della delibera di nuova indizione della procedura, visto che “non sono state indicate le ragioni poste a base del superamento del vincolo stesso”.

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