a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

danno, scuola

Soccorso istruttorio e concorsi, un’altra pronuncia del TAR Toscana

A distanza di pochi mesi da altro precedente, il TAR della Toscana- Sezione Prima, con sentenza del 14/06/2025 n. 1702, torna ad interrogarsi sull’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 6 lett. b) della l. n. 241/1990 nell’ambito dei concorsi pubblici e, nella specie, di quelli per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Orbene, si ribadisce innanzitutto che “Come già rammentato in un recente precedente della Sezione, occorre sottolineare, preliminarmente, che “il soccorso istruttorio costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche, è volto a consentire la massima partecipazione alla procedura, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza sottostare a rigidi formalismi nella compilazione delle domande (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2019, n. 4). Per giurisprudenza consolidata, tale istituto, nell’ambito delle procedure concorsuali, trova tuttavia alcuni limiti, legati all’esigenza, da un lato, di tutelare la speditezza e l’efficienza dell’azione amministrativa – specie nei casi in cui vi è un numero elevato di partecipanti – e, dall’altro, di assicurare la parità tra concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241)”. Sussiste, quindi, “in forza del principio di auto responsabilità, ciascuno è dunque tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, che possano incidere anche sulla posizione di altri candidati. In ogni caso, non è consentita l’integrazione della domanda di partecipazione al concorso, dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione, mediante indicazione di un requisito o di un titolo non dichiarato sin dall’inizio, poiché ciò significherebbe attribuire un vantaggio all’interessato, a danno degli altri candidati, in palese violazione della par condicio” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 2 aprile 2025, n. 632)”. Orbene, nella specie, si è censurata la mancata attivazione del soccorso istruttorio sul rilievo che “l’unicità della domanda di partecipazione, l’esplicita indicazione del titolo di specializzazione e, ancor più, la segnalazione della ricorrente in merito alla mancata valutazione dello stesso con riferimento al posto comune (sollecitata dalla stessa Amministrazione con l’avviso del ….) hanno reso l’errore compiuto nella compilazione immediatamente riconoscibile e palesato la volontà della ricorrente di far valere tale titolo sia come requisito di accesso per il posto di sostegno, sia come elemento premiale per il posto comune, secondo quanto previsto dal bando di concorso”.

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