a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

assunzione, rapporto di lavoro

Decadenza dagli impieghi e falso diploma

Il TAR Friuli Venezia Giulia- Sezione Prima, con la sentenza 01/07/2025 n.272, interviene sul tema degli effetti delle eventuali dichiarazioni false, rese dai candidati, nell’ambito dei concorsi pubblici. Era, difatti, accaduto che tizia fosse stata dichiarata “decaduta dall’impiego, per mancanza del requisito del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria D, con contestuale risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in categoria D, (…)”. La vicenda è resa ancora più peculiare dalla circostanza che l’assunzione era stata operata intuitu personae da uno dei gruppi consiliare della Regione Friuli Venezia Giulia. Nondimeno, secondo il TAR, tale assunzione “richiede, però, necessariamente il possesso di minimi ed imprescindibili requisiti da parte del soggetto interessato. Viene, infatti, pur sempre in rilievo l’assunzione presso una P.A. (la Regione), comunque soggetta al rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione, e i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Regione, le cui risorse, pur con i temperamenti richiesti dalla particolarità della fattispecie che qui rileva (ai quali ha, peraltro, già provveduto il legislatore regionale), devono essere impiegate per finalità di pubblico interesse. Finalità che possono ritenersi soddisfatte solo laddove il soggetto individuato dal gruppo consiliare interessato soddisfa i requisiti ineludibilmente richiesti per l’assunzione che lo riguarda”. In detto contesto, risultando pacifico che la ricorrente era priva della laurea, asseritamente posseduta, il Giudice amministrativo conclude che “la decadenza è stata, infatti, legittimamente disposta in quanto ricorre, nella fattispecie, l’ipotesi di “impiego conseguito mediante la produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile”, (configurabile allorché “l’invalidità del documento tocchi gli atti in esso rappresentati o certificati”), di cui all’art. 127, comma 1, lett. d) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), norma della quale la Regione, pure in assenza di un espressa indicazione dei relativi estremi, ha fatto piena applicazione (in termini Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2018, n. 3263)…7.4. La decadenza è stata, infatti, disposta in quanto conseguenza doverosa ed ineluttabile dell’avvenuto accertamento della mancanza ab origine del requisito di che trattasi. 7.4.1. La produzione, come nel caso di specie, di un documento viziato da un’invalidità non sanabile (art. 127, lett. d), d.P.R. n. 3 del 1957) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è, infatti, causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tale vizio comporti la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. ovvero quale effetto del manifestarsi di un vizio “genetico” del contratto (in termini con riguardo alla specifica ipotesi di falsi documentali: Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 10 aprile 2019) 11 luglio 2019, n. 18699).7.4.2. Rileva, in sostanza, l’efficienza causale per conseguire il beneficio dell’immissione in servizio pur in assenza del titolo idoneo”.

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