a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

danno, dipendente, dirigenza, licenziamento, rapporto di lavoro

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato restano soggetti ai vincoli eurounitari sul rapporto di lavoro a termine anche dopo la legge n. 119 del 2026

Un recente orientamento giurisprudenziale, che sembra ormai in via di definitivo consolidamento (Cass. n. 27189/2025, nn. 4812 e 4813/2026, n. 16577/2026, n. 30723/2025) e che neppure appare inciso dalla recente legge di (ennesima) riforma della dirigenza pubblica del 2 luglio 2026, n. 119, interviene sulle regole di conferimento degli incarichi dirigenziali al personale esterno non afferente ai ruoli dei singoli enti (nelle forme ad esempio dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dell’art. 110 D. Lgs. n. 267/2000). Si afferma che, seppure non ne sia predicabile una durata minima legale, resta fermo il tetto della durata massima invalicabile e la soggezione ad un controllo stringente sulla “genuinità” del termine, mutuato dalla direttiva 1999/70/CE.

1.Premessa.
Nel corso dell’ultimo anno la Sezione Lavoro della Cassazione è intervenuta, in più occasioni, su un tema di notevole rilevanza, anche pratica, qual è quello della soggezione, alle regole europee sull’abuso del contratto a tempo determinato, degli incarichi dirigenziali conferiti, a tempo determinato, al di fuori dei ruoli dei singoli enti pubblici.
Le pronunce di riferimento sono, senza pretesa di esaustività:
Cass., sez. lav., 10 ottobre 2025, n. 27189 — il capostipite, sui dirigenti INPDAP/INPS ex art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001;
Cass., sez. lav., 3 marzo 2026, nn. 4812 e 4813 — due sentenze gemelle su incarichi dirigenziali negli enti locali ex art. 110 TUEL (Comune di Brindisi e Comune di Palermo);
Cass., sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16577 (ordinanza) — incarichi dirigenziali presso l’Agenzia delle Entrate/Agenzia del Territorio;
Cass., sez. lav., 21 novembre 2025, n. 30723 — incarico dirigenziale presso ARPA Lazio, con richiami anche alla dirigenza sanitaria (art. 15-septies D.Lgs. n. 502/1992).
E’ chiarissimo l’elemento che unifica tale orientamento: il rapporto dirigenziale pubblico a termine non è sottratto al rispetto alla clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, quella che vieta l’uso abusivo di contratti a termine successivi per soddisfare esigenze permanenti del datore di lavoro.

2.Il quadro regolatorio.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali distinguendo due forme del tutto distinte:
una, quella del comma 2, a regime: incarichi ai dirigenti di ruolo della P.A., per i quali la durata “non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni” — quindi con un minimo legale di tre anni;
l’altra, quella del comma 6, a carattere eccezionale: incarichi a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali (o comunque non di ruolo), per i quali la legge fissa solo un tetto massimo (tre o cinque anni a seconda del tipo di incarico), senza indicare alcuna durata minima.
L’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 mutua e, almeno in parte, replica tale schema anche relativamente al personale dirigenziale a termine degli enti locali. Infatti, seppure i tratti di specialità della disciplina rinvengano un riconoscimento anche nelle modifiche apportate dall’art. 14 della legge 2 luglio 2026, n. 119, che legificano l’assenza di un termine minimo di durata (in conformità a Cass. n. 4813/2026 e n. 4812/2026) e ancorano espressamente quella massima al “mandato del sindaco in carica alla data del conferimento” (art. 19, comma 2, ultimo periodo cit.), rimane immutata la soggezione di tale rapporto di lavoro alla disciplina euronitaria.
In altri termini, se l’attuale formulazione dell’art. 19, comma 6ter, D. Lgs. n. 165/2001, recita adesso, al secondo periodo che “le regioni e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i rispettivi ordinamenti” resta immutata la conclusione cui è pervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata in premessa: proprio perché il lavoro dirigenziale a termine ex comma 6 è una forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, esso ricade pienamente nella disciplina vincolistica della direttiva 1999/70/CE, che mira a contrastare la precarizzazione, non a garantirla attraverso un termine minimo imposto per legge.
La stessa logica vale per l’art. 110 TUEL: se gli statuti degli enti locali possono prevedere incarichi dirigenziali a termine, è perché tali incarichi servono a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, incompatibili per loro natura con una durata legale minima.
E siffatta conclusione appare estensibile all’intera dirigenza pubblica tout court (fatta eccezione per quella realmente apicale e collocata in posizione di fiduciarietà piena con i vertici politici dei singoli enti) anche nell’ambito del SSN in cui per giunta il tema è casomai accentuato dal carattere meramente formale della qualifica: i dirigenti sanitari (medici, biologici, psicologi ecc.) sono dirigenti sin dall’assunzione in ruolo!
3. Anche dopo la legge n. 119 del 2026, resta un tetto massimo inderogabile.
E’ il caso di ribadire un punto. Se non esiste una durata minima inderogabile dell’incarico a tempo determinata, resta ferma l’invalicabilità di quella massima. Cass. n. 27189/2025 è netta: superati i limiti triennali/quinquennali, non si può proseguire il rapporto nemmeno cambiando denominazione all’incarico, se quest’ultimo continua ad avere ad oggetto la normale attività dell’ente.
Il rinnovo è ammesso solo se il nuovo incarico:
• risponde a esigenze effettivamente straordinarie o eccezionali rispetto all’attività ordinaria dell’ente, e
• è oggettivamente diverso dal precedente.
In caso contrario, si realizza quella “strumentalizzazione del contratto a termine” che la clausola 5 dell’Accordo quadro vuole impedire.

4. La natura fiduciaria del ruolo dirigenziale non basta a giustificare i rinnovi.
Neppure, per superare la disciplina euro unitaria, è sufficiente invocare la natura fiduciaria dell’incarico dirigenziale per escludere l’abuso (cfr. Cass. n. 16577/2026). Va sempre verificato in concreto, caso per caso, se la reiterazione degli incarichi rispondesse a esigenze temporanee genuine o servisse invece a coprire, con contratti a termine ripetuti, un fabbisogno stabile e permanente dell’amministrazione.
Tale cautela rinviene, casomai, un attenuazione nel caso in cui l’incarico a termine è conferito a un dipendente di ruolo della stessa amministrazione (che al termine dell’incarico torna alle proprie mansioni ordinarie). Infatti, in siffatta ipotesi, il rischio di precarizzazione non sussiste e la clausola 5 non trova applicazione nello stesso modo (così per i funzionari dell’Agenzia delle Entrate incaricati ex art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012).
Tutte le volte che invece l’incarico è conferito a un soggetto esterno che, cessato il rapporto, non ha alcuna posizione di ruolo cui tornare, il rischio di precarizzazione è pieno e la tutela europea si applica senza sconti.

5. E’ possibile risolvere anticipatamente un incarico a termine?
Cass. n. 4812/2026 introduce una precisazione operativa importante: l’assenza di un minimo legale non impedisce all’amministrazione di stabilire, nel singolo contratto, una durata triennale (o comunque entro il massimo di legge). Se lo fa, non può poi recedere anticipatamente rispetto al termine pattuito, se non nei casi tassativi di revoca previsti per gli enti locali dall’art. 109 TUEL (inosservanza delle direttive, mancato raggiungimento degli obiettivi del PEG, responsabilità grave o reiterata, altri casi disciplinati dai CCNL).
Al di fuori di queste ipotesi, l’interruzione anticipata di un incarico dirigenziale non apicale configura un’illegittima applicazione dello spoils system, in contrasto con l’art. 97 Cost. Anche il mutamento del vertice politico (ad esempio lo scioglimento anticipato del consiglio comunale) non fa cessare automaticamente l’incarico dirigenziale in corso: il limite dell’art. 110 TUEL sulla durata massima pari al mandato elettivo riguarda la durata astratta al momento del conferimento, non la sua cessazione automatica per fatti sopravvenuti relativi al sindaco o al presidente.

6. Il rimedio esperibile dal dirigente in caso di incarichi illegittimi: il “danno comunitario”
Quando la reiterazione abusiva si accerta, il rimedio resta quello tracciato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5072/2016): non si applicano i criteri del licenziamento illegittimo, ma si fa riferimento, alla disciplina contenuta nell’art. 36, comma 5, D. lgs. n. 165 del 2001, quale danno presunto con funzione sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo di mensilità (da quattro a ventiquattro), salva la prova di un maggior pregiudizio.

7. Conclusioni
Le sentenze qui menzionate della Suprema Corte tracciano un quadro chiaro e che sembra destinato a non essere inciso anche dalle modifiche apportate dalla legge 2 luglio 2026, n. 119 di riforma della dirigenza pubblica: libertà di non fissare un minimo legale per gli incarichi esterni, ma rigore assoluto sul tetto massimo e sul controllo di genuinità delle ragioni del termine, alla luce della direttiva 1999/70/CE. In buona sostanza tale giurisprudenza invita chiaramente gli enti (o meglio i suoi organi di vertice politico) a non considerare gli incarichi dirigenziali a termine come uno strumento gestionale flessibile all’infinito. Devono essere trattati e utilizzati per quello che sono per il diritto UE: un’eccezione alla regola del tempo indeterminato, che va sempre giustificata e non può mai diventare, nei fatti, un modo per coprire un fabbisogno stabile pena altrimenti il sorgere del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 36, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001 al cui presidio dovrebbe sovrintendere, in sede di successiva responsabilità amministrativa, la Corte dei conti per quel che rimane dei relativi poteri di intervento dopo le modifiche apportate dalla legge n. 1 del 2026 ma, questa, coma si dice è un’altra storia.

A cura di Avv. Mauro Montini

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