Il TAR della Campania-Napoli, con sentenza del 20/01/2025, conferma che le controversie relative alla mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs n. 165/2001, alla quale sono ammessi candidati già in possesso di un contratto di lavoro con la P.A, sono riservate al Giudice ordinario ex art. 63 D. Lgs. n. 165 del 2001. Si tratta, difatti, di procedure riservate ai titolari di un rapporto di lavoro con la p.a., già in possesso della qualifica richiesta dal bando, non essendo stata prevista l’attribuzione di una nuova qualifica né essendo comunque ravvisabile la costituzione di un rapporto di lavoro ex novo. E siffatta conclusione non è destinata a mutare “anche quando le procedure di mobilità siano effettuate tramite “bandi”, visto che esse coinvolgono “solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un’altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi” (Cass. civ., sent. n. 26265 del 18 settembre 2021).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro
Mobilità esterna e giurisdizione del giudice ordinario
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