a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Commissioni di concorso ed obbligo di astensione

Il TAR della Toscana, con sentenza del 20 febbraio 2025, da piena continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il semplice rapporto maestro-allievo non è rilevante per ritenere sussistente una causa di incompatibilità tutte le volte che non trasmoda in una vera e propria co-interessenza economica (Cons. St., sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4028). Invero “..non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (Cons. St., sez. VI, 3.07.2014, n. 3366, Cons. St., sez. III, 20.09.2012, n. 5023 e Cons St., sez. VI, 31.05.2012, n. 3276)”.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

20 Maggio 2026

La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici é (pressoché) insindacabile

Il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, con la sentenza del 7 aprile 2026 n. 643, rammenta che, in materia di valutazione delle prove concorsuali, il sindacato giurisdizionale è limitato alle ipotesi di sviamento [...]

14 Maggio 2026

In un concorso é possibile presentare un curriculum in lingua straniera?

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Quarta, n. 561 del 23 marzo 2026, già oggetto di precedente news, affronta e risolve in modo convincente un tema di rilievo nelle procedure concorsuali. Infatti si sostiene che, [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto