Il TAR della Toscana, con sentenza del 20 febbraio 2025, da piena continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il semplice rapporto maestro-allievo non è rilevante per ritenere sussistente una causa di incompatibilità tutte le volte che non trasmoda in una vera e propria co-interessenza economica (Cons. St., sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4028). Invero “..non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (Cons. St., sez. VI, 3.07.2014, n. 3366, Cons. St., sez. III, 20.09.2012, n. 5023 e Cons St., sez. VI, 31.05.2012, n. 3276)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Commissioni di concorso ed obbligo di astensione
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