La pronunzia del TAR della Liguria-Genova, dei primi di luglio 2023, già oggetto di una news affronta in maniera pienamente condivisibile ed approfondita il tema della compatibilità con il quadro delle regole costituzionali delle discipline di legge che, nel corso degli ultimi lustri, hanno previsto canali privilegiati e riservati di immissione in ruolo specie nell’ambito del SSN. Si afferma, difatti, che “La ratio dell’art. 1, comma 268, della legge n. 234/2021 è di favorire l’inserimento del personale precario nei ruoli dell’amministrazione che effettua la stabilizzazione del personale a tempo determinato (lett. b), o che reinternalizza i servizi appaltati a società esterne mediante una procedura selettiva di reclutamento (lett. c). A tale riguardo, per meglio comprendere la portata delle norme in discorso deve rammentarsi che, al fine di porre rimedio alle situazioni di precariato determinate dal frequente ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle forme contrattuali flessibili (nonostante tali strumenti siano teoricamente consentiti per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001), il legislatore ha introdotto, con varie leggi speciali, apposite procedure definite di “stabilizzazione”, finalizzate all’obiettivo dell’assorbimento dei lavoratori precari nel personale “stabile” assunto con contratto a tempo indeterminato. Le procedure di stabilizzazione costituiscono uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto consentono la c.d. ruolizzazione, ossia l’inquadramento nei ruoli a tempo indeterminato, mediante un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che possiedano determinati requisiti e abbiano maturato un’esperienza lavorativa sufficientemente lunga in ambito pubblico. Tra le varie ipotesi di stabilizzazione del precariato nel pubblico impiego (v., ad esempio, art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, art. 17, comma 12, del d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, art. 4, comma 6, del d.l. n. 101/2013, conv. in l. n. 125/2013), particolarmente importante è quella dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, già ricordata (supra, § 5), che consente, sino al 31 dicembre 2023, l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, arruolato con contratto a termine in seguito ad una procedura concorsuale (anche espletata da un ente diverso), che abbia prestato alle dipendenze della stessa amministrazione reclutante almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni. La stabilizzazione di cui all’art. 20 cit. è stata ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa conforme a criteri di ragionevolezza, in quanto volta a superare il precariato ed a valorizzare la professionalità acquisita dai lavoratori a tempo determinato (Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1052). Anche il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la q.l.c. della disposizione, sebbene non in relazione alla necessità che il personale abbia operato presso la stessa amministrazione stabilizzatrice (non essendosi mai dubitato della legittimità di tale previsione), bensì con riferimento all’esclusione dei soggetti utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (cfr. Corte cost., 21 dicembre 2021, n. 250). Orbene, come previsto espressamente dall’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, i due meccanismi contemplati dalla legge n. 234/2021, id est stabilizzazione e riserva di posti in procedure selettive, valutati favorevolmente dalla Corte costituzionale proprio per la conformità al modello dell’art. 20 (supra, § 5), ben possono essere (e, anzi, normalmente saranno) destinati a coloro che abbiano prestato la propria opera professionale non in un qualunque ente o azienda del S.S.N., bensì in favore dell’amministrazione che esperisce il procedimento. Infatti, l’ente sanitario che dà corso alla stabilizzazione o alla selezione con riserva ha generalmente interesse ad avvalersi in via definitiva della professionalità di soggetti che hanno già reso nelle sue strutture le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie necessarie per fronteggiare l’emergenza da covid-19, evitando di disperdere un patrimonio di esperienze già maturate. Ne discende, quindi, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 268, lett. c) nella parte in cui consente di riservare i posti in favore di coloro che hanno lavorato, in regime esternalizzato, presso l’azienda sanitaria reclutante, non sussistendo alcuna lesione dei principi di parità di trattamento e buon andamento, perché le norme mirano ragionevolmente a valorizzare il personale che ha già operato per l’ente”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, concorso pubblico, covid, precario, selezione
Le procedure di stabilizzazione “riservate” sono conformi a costituzione o violano la regola del concorso pubblico aperto a tutti?
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